Vademecum - Marca da bollo o imposta di bollo 2020 (virtuale o cartacea) nelle fatture, la guida per tutte le situazioni
Le novità del Decreto liquidità n.23/2020, dopo il DM del MEF del 28/12/19, sull'imposta di bollo per le fatture ed i documenti a rilevanza fiscale, il DL 124/19 su sanzioni e pagamenti e le regole per la corretta compilazione delle Dichiarazioni dei Redditi 2020. Il caso della responsabilità solidale per i soggetti esteri.Scrivere qui la nuova nota.
https://www.agendadigitale.eu/documenti/fatturazione-elettronica/imposta-di-bollo-nelle-fatture-la-guida-per-tutte-le-situazioni/
Dopo l’avvio dell’obbligo di fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, è il momento giusto una guida pratica sullo stato dell’arte riguardante le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture cartacee, elettroniche e dei documenti rilevanti ai fini fiscali. In particolare, approfondiamo le modifiche contenute nel DL Fiscale allegato alla bozza della Legge di bilancio 2020, e le novità introdotte dall’articolo 12-octies del Decreto legge 34/2019 in vigore dal 30 giugno 2019.
Decreto liquidità D.L. 23/2020: novità sui tempi di pagamento nel periodo dell’emergenza Covid-19
Con le disposizioni contenute nell’articolo 26 del D.L. 23/2020, noto come Decreto Liquidità, sono state introdotte alcune modifiche sui versamenti riguardanti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In particolare viene disposta la facoltà di spostare alla successiva scadenza trimestrale i versamenti che non superano l’importo di 250 euro, con riferimento ai primi due trimestri dell’anno d’imposta 2020, mantenendo invariati i termini di versamento riguardanti il terzo ed al quarto trimestre che pertanto saranno da versare alle scadenze ordinarie.
In particolare il 20 luglio è scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2020, e tale scadenza ho interessato anche i soggetti passivi che nel primo trimestre dell’anno avevano un importo da versare inferiore ai 25o euro. Infatti, per quanto riguarda il primo trimestre dell’anno, con le modifiche all’articolo 17 del D.L. 124/2019 introdotte dal predetto articolo 26 del D.L. 23/2020, l’imposta doveva essere versata entro il 20 aprile se l’importo dovuto era superiore ai 250 euro, mentre se fosse risultato inferiore il versamento doveva essere effettuato entro il 20 luglio.
Nel caso in cui anche nel secondo semestre l’importo dell’imposta di bollo da versare fosse risultato ancora inferiore ai 250 euro, era possibile spostare il versamento al 20 ottobre, data di scadenza “ordinaria” per il versamento dovuto dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel corso del terzo trimestre 2020.
Manovra 2020: marca da bollo o imposta di bollo su fatture elettroniche, cambiano i tempi di pagamento
Ma quali sono le novità dopo la pubblicazione del Decreto Legge 124/2019, il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020? Innanzitutto, all’articolo 17 del D.L. 124/2019, variando l’articolo 12-novies del D.L. 34/2019 in tema di sanzioni dispone che “In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo”
Con la conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019) sono introdotte importanti novità in merito ai termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Infatti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere adempiuto con due versamenti semestrali, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.
Se l’importo annuo dovuto supera i 1.000 euro, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.
Viene prevista una nuova comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria che permette di determinare l’ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse. Tale comunicazione sarà telematica e conterrà sia l’importo dell’imposta di bollo da versare sia l’ammontare delle sanzioni e degli interessi dovuti. Giova ricordare che l’Agenzia delle entrate, grazie al disposto contenuto nell’articolo 12-novies del Decreto Legge 34/ 2019 ha la possibilità di verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mediante procedure automatizzate, in relazione alla natura ed all’importo delle operazioni contenute nelle fatture elettroniche. In sostanza l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui lo SDI riceva fatture assoggettate all’imposta senza annotazione assolvimento dell’imposta di bollo nel tracciato, attuerà automaticamente le procedure necessarie a valorizzare il bollo nel tracciato della fattura elettronica, con applicazione delle sanzioni se i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti ad attuare tale integrazione.
Ove non sia possibile procedere all’utilizzo delle predette elaborazioni automatizzate saranno applicate le disposizioni ordinarie di regolarizzazione previste dal D.P.R, 642/1972. L’ordinaria sanzione prevista per omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta di bollo era pari al 30%, che si riduceva del 50% se il versamento fosse effettuato entro 90 giorni, e se versata entro 15 giorni vi era un’ulteriore riduzione pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. A partire dal primo gennaio 2020 per tutte le fatture elettroniche che transitano dal Sistema di Interscambio, dopo l’emanazione del Decreto Legge 124/2019, all’articolo 17, comma 1, lettera a) sono applicabili delle nuove regole e, più precisamente, la riduzione ad un terzo della sanzione ordinaria (10% invece del 30%), e la determinazione degli interessi sarà comunicata con riferimento all’ultimo giorno del mese antecedente quello di elaborazione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di omesso versamento dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia delle entrate iscriverà a ruolo l’importo a titolo definitivo.
L’imposta di bollo, opzionalità dell’indicazione dell’importo
A partire dal 4 maggio 2020, ed obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020, si utilizzeranno le nuove fatture elettroniche previste dal nuovo allegato A del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020 e dal conseguente nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche del file Xml della fattura elettronica oggi giunto alla versione 1.6.
Le novità introdotte riguardano il campo complesso Dati Bollo con introduzione opzionalità nella compilazione dell’elemento Importo Bollo con l’importo dell’imposta dovuta.
Pertanto la voce Bollo Virtuale del campo “Dati Bollo” sarà sempre essere valorizzato, nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, e sarà opzionale l’elemento “Importo Bollo”, dove quindi si può riportare o meno l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Le novità 2019 su marca da bollo da 2 € e 16 euro per le fatture
Le disposizioni erano state parzialmente modificate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in data 28 dicembre 2018 ha aggiornato del regole relative all’assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica.
A partire dal primo gennaio 2019 ecco cosa era cambiato:
– il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;
– il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare e’ effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate;
– il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio, presente nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate;
– le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2018.
La Circolare 14/E giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate ha disposto che gli importi dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse al SdI, e che contengono la dicitura prevista saranno calcolati trimestralmente direttamente dall’Agenzia delle entrate che contestualmente predisporrà anche un modello F24 precompilato entro la scadenza prevista per il pagamento.
Si evidenzia che il calcolo sarà eseguito esclusivamente per le fatture elettroniche trasmesse ed accettate dal SdI, pertanto l’imposta di bollo sarà calcolata sui documenti scartati in fase di controllo e sulle fatture che non transitano da SdI. Per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.
Per ciascun trimestre sarà necessario indicare nel modello F24 uno codice tributo secondo le istruzioni fornite con la Risoluzione 42/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate.
I seguenti codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento:
– 2521 per il primo trimestre,
– 2522 per il secondo trimestre,
– 2523 per il terzo trimestre,
– 2524 per il quarto trimestre,
– 2525 per le sanzioni,
– 2526 per gli interessi.
Per quanto riguarda il modello F24 enti pubblici vanno indicati i dati vanno indicati analogamente in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”.
Si evidenzia però che nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” bisogna riportare i seguenti dati:
– nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario),
– nel campo “codice tributo/causale”, vedi i suddetti codici tributo,
– nel campo “riferimento A”, nessun valore,
– nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento (con il consueto formato “AAAA”).
Le regole da seguire per il versamento dell’imposta dovuta per documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche e per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, come indicato dall’Agenzia delle entrate sono, in entrambi i casi, la compilazione dei modelli F24 utilizzando i vecchi codici tributo (istituiti Risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015):
– 2501 per l’imposta di bollo sui libri e registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
– 2502 per le relative sanzioni;
– 2503 per i relativi interessi.
Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica: la normativa
La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:
1. con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio,
2. in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.
Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?
Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47.
Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma:
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Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?
Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico
Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972.
Contrassegno telematico
Il contrassegno telematico (più comunemente chiamato marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per far fronte all’obbligo, e se del caso, chiedendo alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata.
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.
Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (predatato e impossibile da rimuovere senza danneggiarlo) non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le vecchie marche da bollo.
Come verificare la validità della contrassegno telematico
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la procedura controllo valori bollati per verificare la validità del contrassegno telematico (con riferimento al numero identificativo e alla data di acquisto del contrassegno telematico).
Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale: quando è possibile, e come fare
Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.
A partire dal mese di gennaio del 2018 è stato istituito un nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che è da presentare solo per via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione con il Provvedimento n. 306346 del 29 dicembre 2017, corredato dalle istruzioni per la sua compilazione e dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il predetto modello va utilizzato per:
– compilare la dichiarazione relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa agli atti ed i documenti emessi nell’anno precedente e, nell’ipotesi di rinuncia all’autorizzazione, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia;
– esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione;
– effettuare l’opzione relativa al pagamento, con modalità virtuale, dell’imposta di bollo per gli assegni circolari.
Con riferimento all’opzione per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari si segnala che essa è valida a condizione che la dichiarazione dell’imposta di bollo relativa all’anno precedente sia stata presentata entro i termini, ed ha effetto per l’intero anno solare successivo a quello al quale fa riferimento la dichiarazione in esame.
Il suo rinnovo avviene tacitamente per gli anni solari successivi.
La revoca ha effetto dall’anno successivo a quello a cui fa riferimento la dichiarazione nella quale si effettua la revoca stessa, se la dichiarazione sia stata presentata tempestivamente.
Mentre se la dichiarazione è stata presentata tardivamente, la revoca esplica i suoi effetti dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Il modello approvato va presentato per via telematica direttamente dai contribuenti che sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero per il tramite uno dei soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Ove l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.
Modalità di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta assolta in modo virtuale
L’Ufficio a seguito dell’autorizzazione liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno. Ad esempio: richiesta di autorizzazione il 2 febbraio 2016, fatture da emettere nel 2016 stimate 1.250, imposta di bollo su fatture liquidata pari a 2.500 €, 6 rate bimestrali di 417 € a partire dal 29 febbraio 2016.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà presentata la Dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili. Ad esempio si indicherà nella Tabella A della dichiarazione il codice 25 per fatture, ricevute, note, conti e simili documenti.
La Dichiarazione è la base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.
Il versamento si effettua con modello F24 da aprile 2015 con i codici tributo 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto, 2508 per eventuali interessi, approvati con Circolare 12/E del 2015. Eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.
Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015, questa modalità appena descritta, non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali (regolamentate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e di cui si parla più specificamente nella penultima sezione del presente articolo).
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture in PDF inviate via mail
La semplice fattura in PDF, anche se elaborata tramite computer ed inviata via mail, quindi non conservata sostitutivamente, non possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerato un documento informatico rilevante ai fini fiscali, pertanto essa va assimilata ad un documento cartaceo. Quindi devono essere seguite le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modalità:
* tradizionale con contrassegno telematico cartaceo,
* virtuale con autorizzazione preventiva.
Tralasciando la seconda modalità (di cui si è detto sopra), operativamente chi emette il documento soggetto ad imposta di bollo e lo trasmette elettronicamente, deve provvedere a:
* indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura “imposta di bollo – numero identificativo” (riportando il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre sul proprio originale) oppure, in modo più esteso “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero identificativo ….” (l’indicazione del numero identificativo non è un requisito essenziale, tuttavia rende facilmente verificabile l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del ricevente),
* stampare il proprio originale,
* apporre il contrassegno – marca da bollo cartacea sul proprio originale,
* conservare in cartaceo l’originale.
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali
L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari. Tale decreto è stato integrato con le disposizioni indicate in premessa dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 che ha modificato le modalità di determinazione e pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Ma cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari? Gli articoli 2 e 3 del predetto decreto stabiliscono che, per documento informatico rilevante ai fini tributari, si intende il documento che ha caratteristiche di:
* immodificabilità
* integrità
* autenticità
* leggibilità
* utilizza i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai decreti attuativi, oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico integrità, possibilità di accesso e leggibilità nel tempo,
inoltre esso viene conservato in modo tale che:
* sia a norma di legge ai fini della corretta tenuta della contabilità,
* siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici almeno delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972),
* il processo di conservazione termini con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione,
* il processo di conservazione sia chiuso entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi.
Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
Imposta di bollo: come inserirlo nel tracciato telematico della fattura elettronica?
L’inserimento dei dati relativi all’imposta di bollo nel tracciato della fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio, è previsto nei seguenti casi.
Ai fini fiscali va segnalato anche l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione relativo alla conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e relativo all’inserimento nella dichiarazione dei redditi delle informazioni riguardanti le modalità di conservazione elettronica della contabilità per i seguenti modelli:
Unico 2020 SC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS104 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).
Unico 2020 SP – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS40 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).
Unico 2020 ENC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS83) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS83 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).
Unico 2020 PF – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS140), necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS140 va indicato il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari(art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).
Si ribadisce che, se il documento non ha le caratteristiche appena esposte e non viene conservato a norma di legge, non può essere considerato documento informatico rilevante ai fini tributari, bensì sarà assimilato ad un documento cartaceo, con la conseguenza di non poter assolvere l’imposta di bollo come riportato nel paragrafo qui di seguito.
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Novità per il 2020
Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come confermato anche dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.
Si ricorda che per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Particolare importante è costituito dall’articolo 12-octies del D.L. 34/2019 che ha modificato l’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994 chiarendo che l’imposta di bollo sulla tenuta del libro giornale e del libro inventari è dovuta anche se non è più prevista la stampa.
Infatti la predetta norma dispone che è considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile, anche se non riportata su supporti cartacei nei termini di legge (per i dati relativi all’esercizio i cui termini di presentazione delle dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi), ancorché durante controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Va osservato sul punto che l’Agenzia delle entrate non precisa le modalità di assolvimento dell’eventuale imposta di bollo dovuta.
La tenuta della contabilità e degli altri libri sociali con strumenti informatici, l’assolvimento dell’imposta di bollo
La tenuta dei libri contabili può essere effettuata con modalità cartacee o elettroniche. Le registrazioni effettuate con strumenti elettronici devono essere verificabili in ogni momento ed il soggetto obbligato alla loro tenuta deve rendere disponibili le informazioni primarie e originali da cui è responsabile della regolare tenuta, assicurando anche la possibilità di fare riproduzioni e copie, anche su supporti differenti. Si ricorda che la conservazione dei registri con modalità meccanografiche può essere sostituita con la conservazione a norma con supporti elettronici e che rendono necessaria la completa dematerializzazione della tenuta della contabilità.
Con l’introduzione nella vigente normativa italiana dell’articolo 12-octies del Decreto legge 34/2019 (convertito con modifiche dalla Legge 58/2019) viene estesa a tutti i tipi di registri contabili tenuti con modalità elettroniche su qualsiasi supporto, a partire dal 30 giugno 2019, in deroga all’obbligo di stampa periodica dei registri contabili che in origine concerneva i soli registri previsti ai fini IVA.
Per garantire il rispetto della normativa vigente che prevede l’obbligo di numerazione progressiva e quello di vidimazione è previsto che almeno una volta all’anno venga applicata la marcatura temporale e la firma digitale del soggetto passivo d’imposta o del soggetto che egli ha delegato.
L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari nonché per la tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi degli articoli 2214, comma 1, e 2421, comma 1, del Codice Civile, nonché di qualsiasi altro libro o registro prescritto da norme speciali. Si ricorda che non sono soggetti ad imposta di bollo i libri contabili la cui tenuta è obbligatoria dalle norme tributarie in materia di imposte dirette ed IVA. L’applicazione dell’imposta di bollo avviene con modalità differenziate in relazione al sistema di tenuta e conservazione della contabilità adottato (cartaceo o con strumenti informatici).
I soggetti esteri e l’imposta di bollo
Per i soggetti economici esteri, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 8 del DPR 642/72, si osserva che la responsabilità solidale non si applica in quanto tale imposta deve essere applicata solo quando il documento è formato in Italia. Pertanto nel caso in cui il soggetto che emette la fattura è non residente o stabilito o identificato in Italia e non ha una partita IVA italiana, la fattura non avrà indicato (e valorizzata) l’imposta di bollo e il soggetto italiano che la riceve non è tenuto, ovviamente, a versarla. Pertanto viene meno il presupposto della solidarietà in capo al cessionario/committente non venendo valorizzato il bollo in fattura.